In caso di
infiltrazioni provenienti dal
giardino pensile condominiale, il
condominio è tenuto al
risarcimento dei danni?
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4874 del 03 maggio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, due coniugi avevano agito in giudizio nei confronti del condominio nel quale risiedevano, chiedendo la condanna dello stesso al
risarcimento dei danni causati dalle
infiltrazioni d’acqua provenienti dal giardino pensile condominiale, che erano
penetrate nell’autorimessa di cui erano comproprietari.
I coniugi, in particolare, avevano evidenziato di aver riscontrato tali infiltrazioni fin dal 1994 e di averle prontamente denunciate all’amministratore di condominio.
Negli anni, tuttavia, erano stati realizzati solo “
esigui interventi”, che non avevano risolto il problema.
Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover accogliere la domanda risarcitoria svolta dai coniugi.
Osservava il Giudice, in particolare, che appariva “
pacifico” che l’autorimessa dei coniugi era stata interessata dalle lamentate
infiltrazioni, provenienti dal sovrastante
giardino pensile, il quale aveva natura di “
bene condominiale”.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, il condominio era tenuto a rispondere dei relativi danni, a titolo di “
responsabilità da cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 c.c.
Precisava il Giudice, infatti, che il
condominio non aveva dimostrato che i danni subiti dai coniugi fossero derivati da “
caso fortuito o forza maggiore, essendo al contrario pacifica la prolungata inerzia del condominio ed il grave ritardo con il quale ha riconosciuto di esser giuridicamente tenuto ad intervenire per la risoluzione del problema”.
Ebbene, secondo il Tribunale - essendo stato dimostrato che i
danni subiti dai coniugi erano connessi “
a plurimi difetti manutentivi delle guaine del manto impermeabile e plurimi difetti costruttivi dello stesso” – trovava applicazione l’art. 2051 c.c., dal momento che i danni in questione erano stati attribuiti “
ad un dinamismo connaturato alla cosa nella custodia del convenuto (tali essendo le strutture condominiali, rispetto alle quali l’“ente di gestione” è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per mantenerne l’integrità e funzionalità, così da impedire alle stesse di recare pregiudizio)”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale
accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dai coniugi, liquidando i danni nella somma complessiva di Euro 18.300,00.